PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica allo Statuto della Regione
siciliana).

      1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere dell'Assemblea regionale sia contrario, il Presidente della Regione indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione».

Art. 2.
(Modifica allo Statuto speciale per
la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

      1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere

 

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in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio della Valle sia contrario, il Presidente della Regione indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione».

Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale
per la Sardegna).

      1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

      2. Al terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, le parole: «può indire» sono sostituite dalla seguente: «indìce».

 

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Art. 4.
(Modifica allo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

      1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. La deliberazione concernente l'intesa è in ogni caso adottata dai Consigli provinciali.
      Per la provincia di Trento, il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo con deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio provinciale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono deliberare in via definitiva sul progetto approvato in prima deliberazione. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio provinciale sia contrario, il Presidente della provincia di Trento indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione.
      Per la provincia di Bolzano, tenuto conto della composizione e della rappresentanza dei diversi gruppi etnico-linguistici, quando il diniego sia manifestato con delibera adottata con maggioranza inferiore ai nove decimi dei componenti il Consiglio provinciale, è indetto referendum confermativo popolare, con votazione su base provinciale distinta per gruppi etnico-linguistici sulla base delle dichiarazioni rese nel corso dell'ultimo censimento etnico-linguistico. Il diniego è, in tale caso, confermato se la maggioranza dei votanti di tutti i gruppi etnico-linguistici si è espressa in tale senso».

 

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Art. 5.
(Modifica allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia).

      1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale. Qualora un progetto di modificazione sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere e il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione indìce un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto per la seconda deliberazione».